BONIFICA DEGLI ORDIGNI BELLICI

Modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

La Legge 1° ottobre 2012 n. 177 introduce le modifiche sotto elencate al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

L’efficacia di dette modifiche decorre sei mesi dopo la pubblicazione del Decreto del Ministero della Difesa 11 maggio 2015 n. 82 (G.U. 146 del 26/06/2015) quindi dal 26 dicembre 2015.

Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 sono in parte di competenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progetto, in parte del Datore di Lavoro ed in parte stabiliscono nuove definizioni.

Competenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progetto

art. 91 comma 2-bis - Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il Coordinatore per la Progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il Committente provvede a incaricare un’Impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’Autorità Militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti Organismi del Ministero della Difesa, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute.

articolo 100, al comma 1 - dopo le parole: “di cui all’allegato XI,” sono inserite le seguenti: “con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo”.

allegato XV punto 2.2.3 - dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: “b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.

Competenza del Datore di Lavoro 

articolo 28 comma 1a) - sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente Decreto, interessati da attività di scavo”.

allegato XI, dopo il punto 1 - è inserito il seguente: “1-bis.Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.

Nuove definizioni 

all’articolo 104 - è aggiunto, infine, il seguente comma: “4-bis. E’ considerata Impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91. L’Impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito Albo istituito presso il Ministero della Difesa. L’idoneità dell’Impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’Albo e, successivamente, a scadenze biennali”.

La Legge n. 177/2012, inoltre, illustra le modalità per l’istituzione dell’Albo di cui al nuovo comma 4-bis dell’art. 104 del D.Lgs. n. 81/2008 sopra riportato.

Sull’argomento è stato proposto un Interpello il N. 14 del 29 dicembre 2015 di cui si allega copia.

Segnaliamo, inoltre, che sulla nostra Rivista “Cantiere” del mese di giugno 2015 abbiamo pubblicato, sull’argomento, l’intervista al Sig. Stefano Gensini titolare dell’Impresa SO.GE.L.MA s.r.l. di Scandicci - Firenze - Ditta specializzata nella bonifica da mine e specificatamente da ordigni bellici inesplosi.

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