ANCORAGGI PERMANENTI – NORMA UNI 11578/2015

 REQUISITI E METODI DI PROVA

Grazie alla recente Norma UNI 11578/2015, entrata in vigore il 9 aprile scorso, viene realizzato un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. 

La Norma UNI 11578 è stata favorevolmente accolta nel settore perché migliora i requisiti e i metodi di prova previste dalle precedenti UNI En 795/2012 e UNI Cen Ts 16415/2013, conferendo una maggiore affidabilità sulla sicurezza del dispositivo, e consentendo l’impiego, in quanto idonei all’uso, dei dispositivi riconosciuti conformi alle precedenti norme.

La nuova UNI indica queste tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati per l’utilizzo con i dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

  • dispositivo di tipo A (ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli);
  • dispositivo di tipo C (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°);
  • dispositivo di tipo D (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°). 

Sul tema dei “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto” ha fornito chiarimenti la Circolare Interministeriale n. 3/2015 del 13 febbraio 2015, per la quale:

  1. i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come D.P.I.;
  2. i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamente (UE n. 305/2011) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

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