AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  14 SETTEMBRE 2011 N. 177

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177 -  “Regolamento recante norme per la qualificazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - entrato in vigore il 23 novembre 2011.

Per ambienti confinati si intendono i luoghi di lavoro in cui sussiste il rischio di sviluppo di sostanze altamente pericolose per la salute dell’uomo, come silos, cisterne o pozzi.

La normativa va a disciplinare il sistema di qualificazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, individuando i requisiti che devono possedere per poter svolgere tale attività lavorativa.

Il Decreto prevede l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

Inoltre, nelle Imprese deve esserci la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

È richiesta anche l'avvenuta effettuazione di attività di informazione, di formazione e di addestramento di tutto il personale. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sui luoghi in cui sono chiamati a svolgere la loro attività lavorativa, sui rischi a cui vanno incontro e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività. Il Datore di Lavoro committente individua un proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze in materia di sicurezza sul lavoro che coordini le attività da eseguire (art. 3 - comma 2).

Altri requisiti riguardano: il possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi, il rispetto delle vigenti disposizioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

Per consultazione si allega copia di tale Decreto.

acrobat_news Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177

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