Ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice
Civile è costituito l’Ente Comitato Paritetico
Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e
l’Ambiente di Lavoro per le attività edilizia ed
affini della Provincia di Como.
L’Ente C.P.T. non ha scopo di lucro.
L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei
fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai Contratti
ed Accordi Collettivi stipulati fra A.N.C.E., Intersind e le
Federazioni Nazionali dei Lavoratori (Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) nonché fra il Collegio delle
Imprese Edili ed Affini di Como, l’Associazione Provinciale
Artigiani di Como, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato
di Como, la Fe.N.E.A.L.-U.I.L., la F.I.L.C.A.-C.I.SL. e la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
della Provincia di Como.
L’Ente costituisce per l’edilizia l’Organismo
Paritetico di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo
19 settembre 1994, n. 626. |
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| L’Ente fa parte del sistema di Sicurezza Nazionale
Paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale
Paritetica per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente
di Lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi
collettivi di cui all’articolo 1 del presente Statuto. |
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| L’Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali
e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene
del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente
di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo
o partecipando ad idonee iniziative. |
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Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente
articolo l’Ente:
a) si avvale: • della propria struttura tecnica;
• delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi
del vigente C.C.N.L. dell’edilizia, stipulato tra le parti
di cui all’articolo 1; • di soggetti pubblici
o privati competenti in materia;
b) suggerisce l’adozione di iniziative dirette: •
allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone proposte
all’attuazione della normativa antinfortunistica;
• all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento
delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione
professionale per i mestieri dell’edilizia; •
all’attuazione di interventi informativi e formativi in
materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza, i Responsabili del Servizio
di Prevenzione e Protezione, nonché i Coordinatori per
la Sicurezza;
c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di
lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi delle
prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali
nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate
da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente,
dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, dai Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza, dai Datori di Lavoro e dai
Lavoratori;
e) esercita, con le procedure di cui al successivo articolo
17, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire
l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti
e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché
sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo
di tecnici professionalmente qualificati;
f) inoltre: • svolge i compiti di conciliazione delle
controversie di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo
del 19 settembre 1994, n. 626/94; • svolge, in collaborazione
con l’Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
• provvede all'istituzione e gestione di un “elenco”,
dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente;
• certifica, in funzione delle norme di legge vigenti,
la formazione dei Coordinatori per la Sicurezza, sulla base
della documentazione fornita dagli Enti Scuola. |
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L’Ente ha sede in Como - Via Teresa Ciceri n. 16.
La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo. |
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La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente. |
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| L’Ente è
amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di
n. 6 membri designati pariteticamente:
1. - n. 3 dalle Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro
di cui all’art. 1;
2. - n. 3 dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori
di cui all’art. 1.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica
3 anni e possono essere confermati; è però data
facoltà alle Organizzazioni designate di provvedere
alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli
eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza
del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero
rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite. |
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| Uno dei
Rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei Datori di
Lavoro di cui all’articolo 1 assume, su designazione
della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno
dei Rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori
stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni,
la carica di Vice-Presidente.
Il Presidente ed il Vice-Presidente possono delegare per
iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di
impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione
fra quelli designati, rispettivamente, dal Collegio delle
Imprese Edili ed Affini o dalle Organizzazioni dei Lavoratori.
Il Presidente ed il Vice-Presidente costituiscono il Comitato
di Presidenza; il Presidente, come specificato all’articolo
6, ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio
di Amministrazione a:
a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione seguendone l’esecuzione;
b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell’Ente;
c) gestire, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione,
le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta,
con potere di nominare Procuratori scelti tra i componenti
del Consiglio di Amministrazione;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della
nomina del Segretario di cui al successivo articolo 12;
e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei
tecnici;
f) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle
uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre
al Consiglio di Amministrazione.
Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni
previste dall’articolo 7 per il Consiglio di Amministrazione. |
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Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una
volta ogni 6 mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia
richiesto dal Presidente, dal Vice-Presidente o da almeno
tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la
convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta
mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima
di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d’urgenza,
mediante tempestivo preavviso.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa,
di norma, il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
a) definire e deliberare i programmi di attività;
b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite
dell’Ente;
c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre
di ogni anno;
d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell’Ente,
predisponendo gli opportuni adeguamenti;
e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al
perseguimento dei fini istituzionali;
f) ratificare la nomina del Segretario di cui al successivo
articolo 12, su proposta del Comitato di Presidenza;
g) definire i criteri per la scelta dei tecnici e ratificarne
la nomina;
h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione
della sicurezza, in conformità degli scopi individuati
dalle parti sociali. |
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| Per la validità delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei
voti.
Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del
Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di
Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice-Presidente. |
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| l’esercizio finanziario dell’Ente
ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termine
al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone
il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali,
da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale
delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.
Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno
e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate
e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede
alla gestione economico-finanziaria dell’Ente, in via
provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per
l’esercizio precedente.
Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai
commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate
e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica
dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni
Territoriali di cui all’articolo 1 nonché ai
componenti il Consiglio di Amministrazione.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle
entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato
dalle parti Nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente,
devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione
per le verifiche di conformità e le valutazioni di
merito alle Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo
1 nonché alla Commissione Paritetica per la Prevenzione
Infortuni, Igiene ed Ambiente di Lavoro.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e
delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito
lo schema unico la cui determinazione è di competenza
delle Associazioni Nazionali di cui all’articolo 1. |
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| Le Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo
1 provvedono alla nomina del Segretario, sulla base di una
selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Tali funzioni sono affidate provvisoriamente a due componenti
uno delle Organizzazioni Sindacali ed uno delle Organizzazioni
Imprenditoriali. |
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Le entrate del Comitato sono costituite da:
1. contributi stabiliti dai Contratti e dagli Accordi Nazionali
stipulati dalle Associazioni di cui all’articolo 1 e
nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le
Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della
Provincia di Como ad esse aderenti;
2. interessi attivi sui predetti contributi;
3. sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui
al punto 1);
4. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in
genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro
titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
5. finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni,
Enti Pubblici e Privati Nazionali ed Internazionali. |
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| Il patrimonio dell’Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti,
donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà
dell’Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare
speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali
autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrate nel patrimonio
dell’Ente. |
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Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione
e all’applicazione del presente Statuto è deferita
all’esame delle Organizzazioni Territoriali di cui all’articolo
1.
In caso di mancato Accordo fra le stesse, la controversia
è rimessa alle predette Associazioni Nazionali di cui
all’articolo 1 che decidono in via definitiva. |
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| L’attività di cui
alla lettera a) dell’articolo 4, è disciplinata
come segue:
a) il Segretario sottopone all’esame del Comitato di
Presidenza, nella prima riunione successiva, le segnalazioni
provenienti dai soggetti indicati alla lettera d) dell’articolo
4 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme
di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato di Presidenza, ove dalle segnalazioni emergano
fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia
data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e
contrattuali vigenti, dispone l’effettuazione di una
visita, da parte dei tecnici, nel cantiere o nello stabilimento
oggetto della segnalazione.
Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione
al preventivo esame del Comitato di Presidenza la visita è
disposta dal Segretario.
Il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire
chiarimenti e consiglio al rappresentante dell’Impresa
ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di
impartire immediatamente le istruzioni ritenute opportune
e di riferire tempestivamente al Segretario ed eventualmente
al Consiglio di Amministrazione.
Sulla base della relazione scritta del tecnico che ha eseguito
la visita, il Segretario provvede ad inviare ai Titolari o
ai Legali Rappresentanti dell’Impresa cui fa capo il
cantiere o lo stabilimento visitato, una nota riservata dalla
quale risulti il tipo e l’esito dell’intervento
espletato e, ove del caso, l’invito ad attuare, entro
brevi e congrui termini, le istruzioni fornite, dandone contestuale
conferma all’Ente.
Ove possibile, allo scadere dei predetti termini è
effettuata una seconda ed eventualmente una terza visita allo
scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
Il Segretario normalmente assieme al tecnico che ha effettuato
la visita, relaziona tempestivamente al Comitato di Presidenza
sull’esito finale degli interventi.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati
non hanno sortito esito, il Comitato di Presidenza o il Consiglio
di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni
Territoriali di cui all’articolo 1 per le iniziative
del caso.
b) Il Consiglio di Amministrazione ed anche il Comitato di
Presidenza, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso
dell’Ente, può disporre in via autonoma l’effettuazione
da parte dei Tecnici di visite a cantieri o stabilimenti.
Le visite sono disposte normalmente per gruppi di cantieri
e stabilimenti individuati con criteri di territorialità
o di tipologia produttiva.
I compiti del Segretario e del tecnico incaricato delle visite
sono gli stessi indicati alla precedente lettera a). Peraltro
la relazione al Consiglio di Amministrazione del Segretario,
ed eventualmente del tecnico, deve avvenire nei tempi preventivamente
indicati dal Consiglio stesso.
c) Il Consiglio di Amministrazione regola l’effettuazione,
dietro espressa richiesta dell’Impresa, di visite dei
tecnici finalizzate a fornire consulenza su specifiche misure
di prevenzione concretamente da adottare nel singolo cantiere
o stabilimento. L’effettuazione delle singole visite
è autorizzata dal Comitato di Presidenza.
Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità
concrete di svolgimento delle attività di cui sopra
compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente.
Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali
interventi di emergenza dell’Ente per i casi di particolare
gravità.
Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese da eventuali
loro responsabilità penali, nè le esimono dal
dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero
ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo
previsti dalla legge. |
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| I membri del Consiglio di
Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni
dell’Ente medesimo nonché i tecnici di cui all’articolo
4, lettera e), sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio. |
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| a) Composizione
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre
membri designati rispettivamente: uno dall’Associazione
dei Costruttori Edili della Provincia di Como; uno dalle Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori in accordo tra loro ed il terzo,
che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni
Territoriali di cui all’articolo 1.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni
Territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti
nell’Albo dei Ragionieri Collegiati oppure nell’istituendo
Albo dei Revisori Contabili oppure nell’Albo dei Dottori
Commercialisti.
Il Presidente del Collegio deve essere scritto nel ruolo dei
Revisori Ufficiali dei Conti o nell’istituendo Albo
dei Revisori Contabili.
In mancanza dell’Accordo, la designazione è fatta
dal Presidente del Tribunale.
b) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui
ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione
in sede di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri
di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in
quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione
le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio
delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi
dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri
contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni
qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori
lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia
richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità
di procedura.
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione senza voto deliberativo. |
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| L’assunzione del personale dell’Ente
è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata
esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento
conforme alle normative di legge, tenuti presenti i Contratti
Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente
è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell’ambito
delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione. |
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La messa in liquidazione dell’Ente è disposta
con accordo tra le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei
Lavoratori di cui all’articolo 1, su conforme decisione
congiunta delle Associazioni Nazionali, sentito il parere
della Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione
Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni
Territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla
nomina di uno o più liquidatori tramite apposita procedura
concordata tra le parti.
Trascorso 60 giorni dalla messa in liquidazione, provvederà
in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione
territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della
messa in liquidazione dell’Ente i compiti del o dei
liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Si conviene inoltre:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell’Ente;
b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. |
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| Le modifiche
dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni Territoriali
dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori di cui all’articolo
1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della
Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione Infortuni,
l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro. |
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