MODIFICHE ALLA FORMAZIONE RSPP e ASPP

Approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che definisce le nuove modalità di formazione RSPP e ASPP e introduce una serie di modifiche per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato definitivamente il nuovo “Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.

Il tema della formazione per RSPP (Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione) e ASPP (Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione) è disciplinato dall’art. 32 del  Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) che definisce proprio le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti al Servizio.

In particolare, l’art. 32 nella sua originaria previsione ha avuto una sua prima applicazione con gli accordi per la formazione RSPP del 26 gennaio del 2006. Lo stesso art. 32 individua una serie di classi di laurea il cui possesso garantisce un esonero dalla frequenza dei corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Anche i soggetti che sono in possesso di queste classi di laurea – per poter svolgere i compiti di responsabile e addetto – devono possedere un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza.

Al punto 2.7 degli Accordi del 26 gennaio 2006, era prevista una fase di sperimentazione al fine di testare questo nuovo impianto normativo. Questa attività di monitoraggio è stata realizzata attraverso un gruppo tecnico che ha sollevato la necessità di una revisione degli originari Accordi, tenendo conto non soltanto delle esperienze realizzate, ma anche in sede di valutazione dei modelli sperimentali.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni non revisiona solo l’Accordo del 26 gennaio 2006, ma che contiene anche sensibili modifiche alla formazione di vari “attori” che hanno ruoli, a partire dai lavoratori, in materia di sicurezza.

Le modifiche riguardano dunque il nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP, con precise indicazioni riguardo ai nuovi moduli, alla formazione pregressa, alle verifiche di apprendimento, all’aggiornamento e ai crediti.

Le nuove modalità di formazione RSPP E ASPP

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C.

Modulo A

Il modulo A è il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. Ha durata pari a 28 ore.

Modulo B

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. Il modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. E’ previsto un modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore, che è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di 4 per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione:

  1. SP1 agricoltura – pesca: 12 ore
  2. SP2 cave – costruzioni: 16 ore
  3. SP3 sanità residenziale: 12 ore
  4. SP4 chimico – petrolchimico: 16 ore

Modulo C

Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore.

Aggiornamento

Le ore minime complessive di aggiornamento sono:

  • 20 ore nel quinquennio per gli ASPP
  • 40 ore nel quinquennio per gli RSPP.

Per consultazione si allega copia dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

acrobat_newsAccordo Stato Regioni 7 luglio 2016

Nessun commento ancora

Lascia un commento

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento