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DISCIPLINA PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE
Nuova proroga dell’entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19, del 24 gennaio 2012, il Decreto 20 gennaio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al Differimento dell’entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011, recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo”.

Con tale provvedimento l’entrata in vigore del suddetto Decreto 11 aprile 2011, già prorogata da 90 a 270 giorni (gennaio 2012) dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del Decreto 22 luglio 2011, è stata ulteriormente prorogata a 390 giorni.

Il Decreto entrerà in vigore il 23 maggio 2012.

Per consultazione si allega copia del Decreto.
Decreto 20 gennaio 2012
Como, 25 gennaio 2012
 

PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I TESTI DEI DUE ACCORDI SANCIT
IL 21 DICEMBRE 2011 DALLA CONFERENZA STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATORI DI LAVORO CHE
INTENDANO SVOLGERE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI E DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 i testi dei due Accordi sanciti nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza dei Datori di Lavoro che intendano svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del medesimo Decreto.

Nello specifico gli Accordi riguardano i corsi di formazione.


Per il DATORE DI LAVORO che intende svolgere la funzione di R.S.P.P.

il percorso formativo ha una durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore, in base alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro:

• 16 ore per rischio basso;
• 32 ore per rischio medio;
• 48 ore per rischio alto;
il nostro settore rientra nel rischio alto (vedi allegato 2).

E' consentito l'uso di piattaforme e-learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'allegato 1.

L'Accordo non riguarda la formazione per lotta antincendio e primo soccorso per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37 comma 9 e agli artt. 45 comma 2 e 46 comma 3 lettera b) e comma 4 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'organizzazione dei corsi prevede l'individuazione di un responsabile, spesso nella figura del docente, permette un numero massimo di partecipanti pari a 35, il 10% di assenze e la tenuta di un registro presenze.

Dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, il datore di lavoro potrà accedere ad una verifica di apprendimento, con colloquio o test per verificare le competenze acquisite. Se la verifica avrà esito positivo, verrà rilasciata apposita certificazione.

In caso di mancato superamento della verifica di apprendimento il responsabile del progetto formativo definirà le modalità di recupero.

E' previsto un aggiornamento con periodicità quinquennale (5 anni a decorrere dalla pubblicazione del presente accordo) con la durata in relazione ai tre livelli di rischio (basso 6 ore) - (medio 10 ore) - (alto 14 ore).

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro che dimostrano di aver svolto alla data di pubblicazione del presente Accordo una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 e esonerati ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

Per tali soggetti così indicati al comma 3 dell'art. 34 è previsto l'obbligo di aggiornamento.

In caso di nuova attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.


Per i LAVORATORI

il numero delle ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la formazione generale e quella specifica e non l'addestramento.

Durata minima per i corsi di formazione in base alla classificazione dei settori di cui allegato 1 sono:

• rischio basso: totale 8 ore (di cui 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica)
• rischio medio: totale 12 ore (di cui 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica)
• rischio alto: totale 16 ore (di cui 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica)
il nostro settore rientra nel rischio alto (vedi allegato 2).

L'organizzazione dei corsi prevede l'individuazione di un soggetto organizzatore del corso (che può essere anche il datore di lavoro), devono essere tenuti da docenti interni o esterni all'azienda che abbiano almeno un'esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (l'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio di R.S.P.P. anche con riferimento al Datore di Lavoro) , deve essere indicato un responsabile del corso (solitamente il docente), il numero dei partecipanti non deve superare le 35 unità, la tenuta di un registro delle presenze, i partecipanti hanno l'obbligo di seguire il 90% delle ore di formazione.

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua.

Aggiornamento
Con riferimento ai lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti i tre livelli di rischio.
Inoltre qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il Decreto Legislativo n. 81/2008 preveda percorsi formativi ulteriori specifici e mirati; questi andranno ad integrare la formazione del presente Accordo.

Formazione aggiuntiva per i PREPOSTI
La formazione dei preposti deve comprendere quella per i lavoratori (16 ore) e deve essere integrata da una formazione particolare la durata minima del modulo di 8 ore per cui (8 ore + 16 ore) = 24 ore.


Per i DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore, può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali adottati previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Si prevede un aggiornamento quinquennale per i dirigenti con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente Accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

Per consultazione si allega copia degli Accordi della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011

  Accordi Conferenza Stato Regioni 21 dicembre 2011
Accordo art. 34 formazione datori di lavoro
Accordo art. 37 formazione lavoratori
Como, 23 gennaio 2012
 

COMUNICAZIONE A.S.L. e D.T.L. DI COMO

A seguito di segnalazione di casi di estorsione da parte di soggetti che si qualificano come Ispettori dell’A.S.L. Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro o come Direzione Territoriale del Lavoro si riporta la comunicazione congiunta, firmata dai Direttori dell’A.S.L. e della D.T.L. di Como, relativa a “millantato credito”.

Comunicazione A.S.L. e D.T.L. di Como
Como, 20 gennaio 2012
 

I.N.A.I.L. 2011 - INCENTIVI ALLE IMPRESE
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

E' attivo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 lo "Sportello on-line" sul sito dell'I.N.A.I.L. - Area "Punto Cliente" - per l'assegnazione, tramite bando, di 205 milioni di euro stanziati per finanziare progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità con quanto previsto all'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, permette alle Imprese di accedere alle risorse stanziate dall'Istituto che, per l'anno 2011, ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero di lavoratori e del rapporto di gravità degli infortuni rilevato sul territorio.

Il finanziamento ha ad oggetto progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato. E' compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 100.000 euro e viene erogato alle Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'I.N.A.I.L. www.inail.it

Como, 30 dicembre 2011
 

"VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO"
LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Con Decreto n. 10611, del 15 novembre 2011, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha approvato le nuove linee guida "Valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati".

Scopo del documento è consentire l'effettuazione di un buon percorso di valutazione del rischio stress, sulla base delle esperienze pratiche di valutazione fatte dalle Aziende nel corso di questo primo anno, con specifico riferimento alle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il documento serve:

• a ricondurre i riferimenti normativi le indicazioni metodologiche ad un quadro articolato e quindi non semplicistico, ma sicuramente armonico ed integrato;

• a dare indicazioni per l'applicazione di metodi e strumenti opportuni per il percorso di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, evitando quelli che potrebbero risultare inadeguati;

• a fornire utili suggerimenti per un percorso di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato praticabile e fattibile anche da parte delle piccole Imprese.

Per consultazione si allega copia di tale documento.

Linee guida "Valutazione del rischio stress lavoro-correlato".
Como, 19 dicembre 2011
 

“CONFERENZE DI CANTIERE”

IL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI COMO

dal prossimo mese di febbraio 2012 intende promuovere e proporre alle Imprese degli  incontri  informativi  in  cantiere “Conferenze di cantiere” da  tenersi  in  occasione del  2° sopralluogo per i lavoratori delle Imprese (iscritte in Cassa Edile di Como).

I temi che verranno trattati riguarderanno l’attività in corso in cantiere (tra cui visita guidata), l’uso dei D.P.I., ed altri aspetti relativi alla sicurezza che potranno essere concordati di volta in volta con le Imprese.

Detti incontri avranno una durata di circa 1.30/2.00 ore.

Obiettivo dell’incontro informativo, che non sostituisce la formazione di base, è quello di arricchire il processo formativo del lavoratore e può risultare utile per ottenere un punteggio adeguato a far si che le Imprese possano aderire alla richiesta di oscillazione  del tasso medio di tariffa previsto dall’art. 24 M.A.T. Inail.

Gli incontri saranno tenuti dai Tecnici del C.P.T.  a titolo gratuito.

A tale scopo, per poter predisporre una corretta programmazione di tali incontri, si chiede cortesemente di indicare l’adesione a tale iniziativa utilizzando l’apposita scheda (che trovate in allegato in formato pdf) o contattando direttamente i Tecnici in cantiere o i nostri Uffici al n. 031-3370170.

Sulla base dei dati di partecipazione raccolti verranno stabiliti contenuti modalità e tempistica.

Al termine verrà consegnato ai lavoratori (e all’Impresa) un attestato di partecipazione e materiale informativo.

A tali incontri potranno partecipare anche i lavoratori autonomi in questo caso l’attestato di partecipazione verrà rilasciato all’Impresa affidataria e avrà valore solo per il cantiere in oggetto.

Qualora il lavoratore autonomo avesse il contratto diretto con il Committente la sua partecipazione, a detti incontri, risulterà solo dall’elenco dei partecipanti e non verrà rilasciato alcun attestato.

Scheda di prenotazione
Como, 1 dicembre 2011
 

AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011 N. 177

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177 -  “Regolamento recante norme per la qualificazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” - entrato in vigore il 23 novembre 2011.

Per ambienti confinati si intendono i luoghi di lavoro in cui sussiste il rischio di sviluppo di sostanze altamente pericolose per la salute dell’uomo, come silos, cisterne o pozzi.

La normativa va a disciplinare il sistema di qualificazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi destinati a operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, individuando i requisiti che devono possedere per poter svolgere tale attività lavorativa.

Il Decreto prevede l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

Inoltre, nelle Imprese deve esserci la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

È richiesta anche l'avvenuta effettuazione di attività di informazione, di formazione e di addestramento di tutto il personale. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sui luoghi in cui sono chiamati a svolgere la loro attività lavorativa, sui rischi a cui vanno incontro e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività. Il Datore di Lavoro individua, inoltre, una figura incaricata a svolgere il compito di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Altri requisiti riguardano: il possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi, il rispetto delle vigenti disposizioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

Per consultazione si allega copia di tale Decreto.
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177
Como, 30 novembre 2011
 

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

Con Decreto 10602 del 15.11.2011, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha approvato le Linee guida di indirizzo per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili”.

I contenuti della presente linea di indirizzo per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili è stata elaborata tenendo conto - sia delle esperienze pratiche di coordinamento riscontrate nei cantieri e del diverso approccio dei Coordinatori al loro ruolo - sia dell’andamento degli indici infortunistici del settore costruzioni sul territorio nazionale e lombardo.

Per quanto concerne il ruolo del Coordinatore si evidenzia una notevole variabilità/disomogeneità circa le modalità di verifica, controllo e coordinamento sulle attività di cantiere.

A tali differenze si aggiungono quelle relative ai ruoli e ai rapporti fra i diversi attori del coordinamento e della prevenzione.

Sulla scorta di tale contesto, la presente linea di indirizzo propone strumenti concreti per l’assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento (riferimenti Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

Le indicazioni riportate nel presente documento riguardano un insieme di attività che se svolte da un Coordinatore della Sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l’incarico in oggetto correttamente ed eticamente.

Si tratta di “regole” volontarie che non sostituisco in alcun modo i contenuti di Legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi.

Poiché gli incarichi tecnici previsti dalla Legge sono due, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il presente documento è stato elaborato tenendo in considerazione le singole figure.

Si precisa che la presente linea di indirizzo non ha la presunzione di essere esaustiva, ma vuole essere uno strumento utile per migliorare l'efficacia delle attività di coordinamento per la sicurezza.

A tal fine, si sono presi in esame gli aspetti critici per la sicurezza evidenziati dall'esperienza degli addetti ai lavori.

Per consultazione si allega copia di tale documento.
Linee guida di indirizzo per l’attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili.
Como, 30 novembre 2011
 

GUIDA TECNICA PER LA SCELTA, L'USO E LA MANUTENZIONE
DEGLI ANCORAGGI

Il Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell'I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) ha pubblicato online la "Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione degli ancoraggi".

I sistemi di ancoraggio comprendono una ampia varietà di dispositivi che negli anni hanno subito innumerevoli modifiche dovute agli sviluppi tecnologici e variano grandemente a seconda del materiale di cui è fatta la superficie su cui vengono fissati (legno, acciaio, calcestruzzo o strutture miste). E questi aspetti hanno reso difficile legiferare in modo armonico in materia. Un passo avanti fondamentale è stato quello di renderne obbligatoria la Marcatura CE in quanto prodotti a uso strutturale. I sistemi di ancoraggio sono infatti sistemi critici la cui perdita di efficacia nelle applicazioni può causare morte o lesioni gravi.

La guida I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) viene pubblicata per far chiarezza. Dopo aver illustrato la legislazione italiana in materia, le norme europee e le specificazioni, dedica un corposo capitolo alla valutazione del rischio fornendo indicazioni che possono essere utilizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi e per la conseguente adozione delle necessarie misure di prevenzione così come richiesto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

La pubblicazione, inoltre, classifica descrive ed illustra i principi di funzionamento dei sistemi di ancoraggio qui intesi come l'insieme dei tre elementi: materiale base, ancorante ed elemento da fissare. Di questi, illustra i requisiti, i criteri di scelta, le modalità d'uso, d'ispezione e di manutenzione dando indicazioni anche su come effettuare la registrazione dei controlli e di come effettuare il deposito e trasporto.

Un panoramica completa ed esauriente quindi, che annovera tra le sue pagine le problematiche inerenti l'utilizzo di sistemi di ancoraggio, nell'ottica della piena garanzia della tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori finali.

Per consultazione si allega copia di tale documento.

Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione degli ancoraggi.
Como, 28 ottobre 2011
 

PUBBLICATE DELL'UNI QUATTRO NORME PER UN UTILIZZO
SICURO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha pubblicato quattro norme per un utilizzo sicuro degli apparecchi di sollevamento.

Con il termine "apparecchio di sollevamento" si intende un apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso, tramite gancio o altro organo di presa.

Questa tipologia di macchine, che comprende gru, autogru e relativi componenti è purtroppo all'origine di molti infortuni sul lavoro. Per questo motivo è necessario un utilizzo sicuro, richiesto dal Decreto Legislativo 81/2008 negli articoli 71 e 73, che comprende una serie di azioni che vanno dalla formazione del personale alla manutenzione degli apparecchi e alle verifiche periodiche di elementi specifici (per esempio le funi).

Per consultazione si allega un documento riportante gli argomenti trattati dalle norme.

Documento
Como, 29 settembre 2011
 

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DI SCALE PORTATILI NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI (REGIONE LOMBARDIA)

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha approvato in data 17 agosto 2011 il Decreto n. 7738/11 contenente le “LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DI SCALE PORTATILI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI”.

Scopo di tale documento è fornire ai diversi soggetti operanti nei cantieri uno strumento semplice ed operativo da consultare nel corso delle diverse tipologie dei lavori che di volta in volta richiedono l’utilizzo di scale portatili.

Per consultazione si allega copia del Decreto.

Decreto n. 7738/11
Como, 5 settembre 2011
 
INAIL: AGGIORNATA LA BANCA DATI SUGLI INFORTUN

Sulla banca dati statistica dell'I.N.A.I.L. sono stati pubblicati i dati relativi agli infortuni totali e mortali denunciati ed indennizzati nel settore delle costruzioni, aggiornati al 30 aprile 2011.

Il numero di infortuni indennizzati totali, pari a 60.105 nel 2010, è diminuito del 13,8% rispetto all'anno precedente, confermando le riduzioni già avvenute negli anni passati.

Anche la relativa incidenza degli infortuni totali rispetto al numero di occupati si è ridotta, passando da 35,9 nel 2009 a 31,1 nel 2010 per 1.000 occupati.

(a) dati INAIL
(b) dati ISTAT
(c) l`incidenza degli infortuni per 1000 occupati è data dal rapporto tra il numero degli infortuni ed il
numero degli occupati


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Per quanto riguarda il numero di infortuni mortali indennizzati (nello specifico 195 nel 2010), i dati evidenziano un calo dell'11,0% rispetto al 2009.

E' diminuita lievemente l'incidenza degli infortuni mortali rispetto al numero di occupati, pari a 0,10 per 1.000 occupati.

(a) dati INAIL
(b) dati ISTAT
(c) l`incidenza degli infortuni mortali per 1000 occupati è data dal rapporto tra il numero degli infortuni
mortali ed il numero degli occupati

(FONTE: ANCE Nazionale luglio 2011 - di cui si riporta uno stralcio)

Como, 29 luglio 2011
 
DISCIPLINA PER LE VERIFICHE PERIODICHE
DELLE ATTREZZATURE
Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2011 concernente la "Proroga dell'entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo".

Il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2011 modifica l'entrata in vigore del precedente D.M. 11 aprile 2011 (pubblicato in data 29 aprile 2011) a GENNAIO 2012 spostando il termine previsto di 90 giorni a 270 giorni.

Per consultazione si allega copia del Decreto.
Decreto Interministeriale 22 luglio 2011
Como, 29 luglio 2011
 
"DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE"
Manuale elaborato da un Gruppo di Lavoro
del Coordinamento Regionale dei C.P.T. della Lombardia

Il Coordinamento Regionale dei C.P.T. della Lombardia ha pubblicato un pratico Manuale dal titolo “DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE” elaborato da un Gruppo di Lavoro.

Tale documento ha come obiettivo quello di fornire un quadro sinottico della principale documentazione, inerente alla sicurezza, che deve essere tenuta in cantiere.

Nel Manuale viene indicato, per ogni documento da conservare in cantiere, chi lo emette, il destinatario, l’applicabilità, i riferimenti normativi con note esplicative e pratici suggerimenti applicativi.

L’utilizzo di questo documento è particolarmente indicato per le Imprese, i Datori di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti.

Il testo è aggiornato al D.Lgs. n. 81/08 integrato dal D.Lgs. n. 106/09 e può essere scaricato direttamente cliccando il pdf sottostante.

Manuale “DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE”
Como, 28 luglio 2011
 
AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL C.P.T. DI TORINO
(Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2011)

La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha approvato, nella seduta del 20 aprile 2011, il documento inerente "L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI C.P.T. DI TORINO".

Il documento, rappresenta un "aggiornamento" degli studi e delle metodologie utilizzate per rendere la banca dati del rumore, a suo tempo validata in vigenza del Decreto Legislativo n. 626/94 - da utilizzare in fase preventiva nei cantieri edili - coerente con il disposto dell'art. 190, comma 5 bis del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Per consultazione si allega copia di tale documento.

Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2011
Como, 8 luglio 2011
 

"VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
ai sensi del Decreto Legislativo 81/08. Stato dell'arte e prospettive"
- 12ª Giornata della Sicurezza sul Lavoro -


Sul sito dell'A.S.L. di Como (Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como) nella Sezione "Aree Tematiche - Sicurezza sul lavoro" - nell'icona "Convegni e seminari" - sono presenti gli atti del Convegno della 12a Giornata della Sicurezza sul Lavoro dal titolo: "VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ai sensi del Decreto Legislativo 81/08. Stato dell'arte e prospettive" svoltasi a Como c/o l'Aula Magna del Politecnico di Milano - sede di Como - Via Castelnuovo n. 7 - il giorno 27 maggio 2011.

Como, 14 giugno 2011
 

REGIONE LOMBARDIA:
VADEMECUM LAVORI DI ASFALTATURA

La Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia ha approvato il "Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle opere di asfaltatura".

Nel documento, predisposto sulla base delle linee operative definite dal Laboratorio Regionale, oltre ai rischi da agenti cancerogeni, è stato valutato il complesso dei rischi per la sicurezza e la salute presenti nel comparto, pervenendo così ad interventi appropriati ed efficaci con riferimento a tutti i rischi.

Per consultazione si allega copia del Vademecum stesso.

"Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle
opere di asfaltatura"
Como, 27 maggio 2011
 

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
DA STRESS LAVORO-CORRELATO
(Predisposta dall'I.N.A.I.L. una piattaforma on-line)


L'I.N.A.I.L., nell'ambito delle attività svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha realizzato un portale dedicato al tema della valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, nel quale è possibile accedere, previa registrazione, ad una serie di strumenti e risorse di utile supporto per le aziende che procedono alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel portale è possibile, inoltre, visualizzare e stampare il Manuale "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato".

Per consultazione si allega copia del Manuale stesso.

Manuale "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato"
Como, 20 maggio 2011
 

DISCIPLINA PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE


E' stato pubblicato sul S.O. n. 111 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 il D.M. 11 aprile 2011 recante: "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo".

Il Decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'All. III, che è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Per consultazione si allega copia del Decreto.

D.M. 11 aprile 2011
Como, 9 maggio 2011
 

PARERE SUL CONCETTO DI "ECCEZIONALITA'"
(Lettera Circolare del 10 febbraio 2011)


Si riporta il parere della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, approvato in data 19 gennaio 2011, sul concetto di "eccezionalità" nell'uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Per consultazione si allega copia di tale documento.

Lettera Circolare del 10 febbraio 2011
Como, 28 febbraio 2011
 

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE
(Lettera Circolare del 10 febbraio 2010)


La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato il documento indicante la "PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE".

Detto documento è nato con lo scopo di fornire alle Imprese esecutrici dei lavori e alle Imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato indicazioni operative, facilmente comprensibili, per una corretta gestione delle operazioni di fornitura del calcestruzzo nei cantieri temporanei e mobili, a garanzia di tutti i lavoratori coinvolti.

Per consultazione si allega copia di tale documento.

Lettera Circolare del 10 febbraio 2011
Como, 23 febbraio 2011
 
INAIL: AGGIORNATA LA BANCA DATI SUGLI INFORTUNI

Sulla banca dati statistica dell’I.N.A.I.L. sono stati pubblicati i dati relativi agli infortuni totali e mortali denunciati ed indennizzati nel settore delle costruzioni, aggiornati al 31 ottobre 2010.
Il numero di infortuni indennizzati totali, pari a 69.543 nel 2009, è diminuito del 13,3% rispetto all’anno precedente, confermando le riduzioni già avvenute negli anni passati.
Anche la relativa incidenza degli infortuni totali rispetto al numero di occupati si è ridotta, passando da 40,7 nel 2008 a 35,8 nel 2009 per 1.000 occupati.

SETTORE DELLE COSTRUZIONI: INFORTUNI INDENNIZZATI AL 31.10.2010 - TOTALE ITALIA -
(a) dati INAIL
(b) dati ISTAT medie annuali
(c) l`incidenza degli infortuni totali per 1000 occupati è data dal rapporto tra il numero degli infortuni totali ed il numero degli occupati

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Per quanto riguarda il numero di infortuni mortali indennizzati (nello specifico 217 nel 2009), i dati evidenziano un calo dell’1,4% rispetto al 2008.
Resta, invece, costante l’incidenza degli infortuni mortali rispetto al numero di occupati che si attesta a 0,11 per 1.000 occupati.

(a) dati INAIL
(b) dati ISTAT medie annuali
(c) l`incidenza degli infortuni mortali per 1000 occupati è data dal rapporto tra il numero degli infortuni mortali ed il numero degli occupati


Dei 229 casi di infortuni mortali denunciati in Italia nel 2009 nel settore delle costruzioni 42 casi (18,3%) si riferiscono ad infortuni stradali e 33 casi (14,4%) si riferiscono ad infortuni in itinere.

(FONTE: ANCE Nazionale gennaio 2011)

Como, 02 febbraio 2011
 

SICUREZZA E PREVENZIONE
Mensile N. 13 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha dedicato il Mensile N. 13 “SICUREZZA E PREVENZIONE” - del mese di dicembre 2010 - allo stress da lavoro-correlato con le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, con una parte di sintesi sulle indicazioni generali di cosa è lo stress da lavoro-correlato, chi sono i destinatari, quali sono i criteri relativi alla scadenza dell'obbligo da parte del datore di lavoro, ecc..., oltre ai testi normativi di riferimento e le linee d'indirizzo del Ministero.

Per consultazione si allega copia della pubblicazione.

“Sicurezza e Prevenzione - Mensile N. 13 - Dicembre 2010”
Como, 14 gennaio 2011